Le misure di emergenza adottate per ridurre la diffusione del Covid-19 hanno posticipato il termine per l’approvazione dei bilanci degli enti del volontariato al 31 ottobre. Entro la stessa data le associazioni, con una assemblea ordinaria, possono modificare gli statuti per adattarli alle nuove norme introdotte dal Codice del Terzo Settore.
Le ONLUS, alla conclusione della riforma, non ci saranno più. Sono destinate a trasformarsi, o a cessare l’attività.
Il Consiglio Direttivo, nel corso delle precedenti assemblee, ha già informato gli associati ed è stata deliberata la volontà di proseguire. Dovendo cambiare “veste”, in considerazione dell’attività realizzata dalla associazione negli scorsi anni, è ora necessario fare le opportune modifiche.
Quale migliore soluzione, è stata individuata la forma giuridica di ODV, ovvero “Organizzazione di Volontariato”.
Il cambiamento riguarda anche i singoli associati, che assumono il ruolo di soci-volontari, con un maggiore impegno a contribuire alla vita associativa: non solo finanziariamente, versando la quota associativa annuale, ovvero donazioni o lasciti; ma anche – e soprattutto – quali volontari, disponibili a lavorare assieme per realizzare i progetti dell’associazione.
L’associazione deve tenere il registro dei volontari e provvedere all’assicurazione di ciascuno di essi. Trattandosi di una ODV, tutti i soci-volontari rientrano a pieno diritto in tale registro.
È evidentemente maggiore l’impegno richiesto ai soci-volontari, e allo stesso tempo quello della associazione.